RIMPATRIO IN CASO DI SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI FUORI DAI CASI
DELLA CONVENZIONE DELL’AJA. Sentenza della Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di
Sassari.
Premessa.
Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore:
viene illecitamente condotto all’estero da chi non esercita la potestà genitoriale in via esclusiva oppure
non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.
Secondo il principio stabilito dalla Corte di cassazione, 285/2022, affinché possa configurarsi l’illecita
sottrazione del minore sono condizioni oggettive necessarie: (a) l’allontanamento del minore dalla
residenza abituale senza il consenso dell’altro genitore al trasferimento o al mancato rientro; e (b) la
Titolarità ed esercizio effettivo del diritto di custodia (o affidamento) da parte del richiedente il rimpatrio al
momento del trasferimento o del mancato rientro, non rilevando le cause del mancato esercizio e non
essendo sufficiente una valutazione astratta fondata sulla base del regime legale di esercizio della
Responsabilità genitoriale.
La “sottrazione internazionale di minori” si verifica in particolare a seguito della rottura del nucleo
familiare in unioni tra persone di diversa nazionalità, cultura, tradizioni oltre che ordinamento giuridico.
Anche la crescente mobilità delle persone e l’aumento delle unioni di fatto incidono sul fenomeno.
La sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce ipotesi di reato in base all’art. 574 bis del
Codice penale, ove non si ravvisi altro, più grave reato (es. art. 605 c.p.).
La Convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 regola gli aspetti civili della sottrazione internazionale di
minori. Si applica se lo Stato di residenza abituale prima della sottrazione e lo Stato in cui il minore (di
età inferiore ai 16 anni) è stato portato (Stato di rifugio) hanno entrambi ratificato o aderito alla
Convenzione e hanno reciprocamente accettato l’adesione dell’altro Stato.
Tale convenzione è stata ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 15 gennaio 1994 n. 64.
La Convenzione (Art. 1) assicura l’immediato rientro dei minori illecitamente trasferiti o trattenuti in
qualsiasi Stato contraente;
Procedimento per il ritorno del minore. (art. 8 e ss. Convenzione)
Se è applicabile la Convenzione dell’Aia del 1980, si attiva la procedura tramite l’Autorità Centrale.
Se il genitore e/o il minore sottratto hanno la cittadinanza italiana, si prenderà contatto con il Ministero
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
La Convenzione dell’Aia del 1980 sulla sottrazione di minori promuove la ricerca di soluzioni amichevoli.
L’articolo 7 stabilisce che le autorità centrali devono “prendere i provvedimenti necessari (…) per
assicurare la consegna volontaria del minore, o agevolare una composizione amichevole”.
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(Avv. Nicola Nieddu)
Se non si riesce a ottenere il rimpatrio del minore tramite la mediazione delle autorità centrali è
necessaria l’attivazione della procedura giudiziaria nello Stato di rifugio per ottenere l’ordine di ritorno.
Il procedimento giudiziario per ottenere l’ordine di ritorno si svolge secondo le norme processuali dello
Stato richiesto e anche l’esecuzione dell’ordine di ritorno avviene secondo le norme proprie dello Stato in
cui è stato pronunciato.
Le Autorità giudiziarie o amministrative di ogni Stato contraente devono procedere d’urgenza per quanto
riguarda il ritorno del minore. Termine (ordinatorio) di sei settimane dalla data d’inizio del procedimento
(Art. 11).
L’autorità adita ordina il ritorno immediato del minore qualora sia decorso un periodo di tempo inferiore
ad 1 anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione
dell’istanza presso l’Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore
(Art. 12).
PROBLEMATICHE: QUANDO NON E’ APPLICABILE LA CONVENZIONE DELL’AJA SULLA SOTTRAZIONE DEL MINORE
I problemi sul rimpatrio dei minori aumentano nel caso in cui uno dei due Stati interessati non ha
ratificato la Convenzione dell’Aja.
Qualora la “contesa” del minore sottratto riguardi due Stati Europei, il problema della mancata ratifica
della Convenzione dell’Aja è superato dalla previsione di apposite convenzioni/regolamenti Comunitarie.
Infatti il Regolamento (UE) 2019/1111 del 25 giugno 2019 il quale stabilisce all’art. 10 che le autorit?
giurisdizionali di uno Stato membro hanno competenza in materia di responsabilità genitoriale quando:
- lett. a): il minore ha un legame sostanziale con quello Stato membro (il minore ? cittadino dello Stato); e
- lett. c): l’esercizio della competenza giurisdizionale è conforme all’interesse superiore del minore ed
- ancora, quando non sia possibile stabilite la competenza in base all’art. 10, il successivo art. 11 stabilisce la competenza dello Stato membro in cui il minore si trova.
Al fine di determinare la giurisdizione, in difetto di specifiche convenzioni bilaterali tra i due paesi, trova applicazione il principio generale stabilito dall’art. 3 co. 1 della legge 31 maggio 1995 n. 218 (riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato) che riconosce la giurisdizione italiana quando il convenuto ? domiciliato o residente in Italia.
In Italia la competenza a esaminare le domande di rimpatrio ? riservata ai Tribunali per i minorenni
competenti per territorio.
CASO CINA (STATO EXTRAEUROPEO NON FIRMATARIO DELLA CONVENZIONE DELL’AJA).
Esaminiamo ora il caso di un minore nato e cresciuto in Cina (figlio di genitori – regolarmente coniugati
in Cina – di cittadinanza rispettivamente italiana e cinese) che veniva indebitamente trattenuto in Italia dal
padre al termine di una “vacanza”in Italia.
La Cina non ha ratificato la Convenzione dell’Aia del 1980 e pertanto non sono applicabili le sue
procedure e principi.
Nella causa iscritta al n. 331/2023 la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari rigettava
l’appello promosso dal Sig. XXXXX e, in accoglimento dell’appello incidentale, autorizzava la Sig.ra
XXXXX a rientrare nella Repubblica Popolare Cinese unitamente al minore figlio XXXX.
La Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, pur riconoscendo la giurisdizione
della Repubblica Popolare Cinese (posto che <>),
si pronunciava sulla richiesta di rimpatrio unicamente in quanto si dichiarava competente per
assumere le decisioni immediate ed urgenti nell’esclusivo interesse del minore (più precisamente: <<-
dichiarandosi competente per assumere le decisioni immediate ed urgenti nell’esclusivo interesse del
minore in forza della clausola residuale prevista dall’art. 42, comma 2 della Legge di diritto
internazionale privato n. 218/1995 e del combinato disposto dagli artt. da 7 a 15 del Reg. CE n.
1111/2019 nonché dell’art.473bis.2 cpc e dell’art. 473bis.15 cpc nella parte in cui, anche il giudice di
appello, chiamato a pronunciare in caso di pregiudizio imminente ed irreparabile i provvedimenti
ritenuti necessari nell’interesse dei figli, anche al di fuori delle domande proposte dalle parti>>)-.